Ai sensi dell’art. 39 del codice del Turismo, il turista può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore e dell’intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. Il codice del Turismo, in deroga a quanto stabilito in materia di cessione del contratto, non richiede quindi il consenso della parte ceduta per il perfezionamento della fattispecie.
Il turista avrà soltanto l’onere di comunicare di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico all’organizzatore o all’intermediario entro il termine perentorio di giorni quattro prima della partenza e le generalità del cessionario. Cessionario che, come stabilito anche dall’art.33 del codice del turismo, deve soddisfare tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio (per cui, ad esempio, è eslcusa la possibilità di cessione del contratto di viaggio in un paese extracomunitario ad un soggetto che non è in possesso del passaporto ovvero è sprovvisto di visto di ingresso obbligatorio nel paese di destinazione).
Cedente e cessionario sono obbligati in solido nei confronti di organizzatore e intermediario per il pagamento del prezzo e delle eventuali spese ulteriori. L’organizzatore o l’intermediario potranno richiedere il pagamento delle predette spese ulteriori soltanto nel caso in cui, ai sensi dell’art.36 lettera n del codice del turismo, siano state espressamente indicate nel contratto di acquisto di pacchetto turistico.