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Il codice del turismo, varato con il decreto legislativo n.79 del 23 maggio 2011, prevede all’art. 33 la definizione di organizzatore di viaggio, intermediario e turista.

Organizzatore è il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione di cui all’art. 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione.

Intermediario è il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art.35 verso un corrispettivo forfettario o singoli servizi turistici disaggregati.

Turista è l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. L’art. 43 del codice del turismo prevede che in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità.

Detta disposizione, che ribadisce quanto già espressamente stabilito dall’art. 93 del decreto legislativo 206 del 56 settembre 2005, Codice del Consumo, nel quale è confluito il Codice del Turismo, precisa dunque che non si tratta di obbligazione solidale, atteso che organizzatore e intermediario saranno chiamati a rispondere in misura proporzionale alla propria responsabilità nella causazione del danno. Ciò si spiega con la sostanziale diversità delle prestazioni che ciascuna figura è chiamata a svolgere nella realizzazione di un contratto di viaggio.

In buona sostanza intermediario è colui che fornisce al turista un pacchetto turistico assemblato da terzi (organizzatore o tour operator) o servizi turistici disaggregati e non é responsabile per inadempimento totale o parziale dell’organizzatore ovvero dei soggetti di cui quest’ultimo si è avvalso per la realizzazione del pacchetto turistico (c.d. ausiliari con i quali non ha alcun rapporto giuridico) ovvero, nell’ipotesi di un acquisto di un singolo servizio disaggregato non collegato ad un pacchetto turistico (ad esempio prenotazione di albergo), dell’inadempimento dell’operatore turistico. L’unica ipotesi nella quale, con riferimento alle obbligazioni relative all’organizzazione del viaggio la giurisprudenza ha ravvisato responsabilità solidale dell’intermediario, è quella della c.d. culpa in eligendo, dipendente dalla scelta del tour operator per la conclusione del contratto di viaggio, effettuata senza la diligenza professionale che si ritiene essere propria di un operatore specializzato (ad esempio il fallimento di tour operator al quale l’intermediario si è incautamente affidato pur conoscendone la difficile situazione finanziaria prima della conclusione del contratto di viaggio).

E’ di tutta evidenza che, trattandosi di attività professionale, la diligenza media richiesta all’agente di viaggio nell’adempimento delle obbligazioni verrà valutata, ai sensi dell’art. 1176 c.c., con maggior rigore con riferimento all’attività esercitata. Intermediario, anche alla luce della normativa comunitaria, è dunque colui che agisce in qualità di mandatario, incaricato di stipulare un contratto di viaggio e di compiere atti giuridici in nome e per conto del turista. Per l’effetto l’intermediario è responsabile per l’inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di mandato.

Presupposto per l’applicabilità della disciplina succitata è che il turista sia reso edotto della qualità dell’intermediario del soggetto al quale conferisce il mandato ed è quindi necessario che nel contratto di viaggio sia espressamente indicato che l’agenzia agisce nella predetta qualità. In mancanza delle indicazioni succitate l’agente di viaggio viene considerato come organizzatore e risponde come quest’ultimo.

Uno dei principali obblighi dell’intermediario è quello di informare con precisione il cliente in merito agli orari, alle modalità di soggiorno, agli aspetti valutari e doganali, ai documenti e alle vaccinazioni necessarie e dunque, in buona sostanza, a tutte le condizioni necessarie per l’esecuzione del viaggio. Obbligo informativo che deve essere assolto non solo nel contratto ma anche nel momento di promozione pubblicitaria del pacchetto turistico, atteso che l’art.38 del codice del turismo prevede una serie di indicazioni obbligatorie che devono essere contenute nell’opuscolo informativo (depliant o catalogo), al quale sono parificate informazioni e materiali pubblicitari divulgati su supporto elettronico o per via telematica.

 

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