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Le ultime novità sul diritto del Turismo postate dallo Studio Legale Sulis

Una delle più rilevanti novità del c.d. “Codice del Turismo”, introdotto dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n.79, con cui il legislatore ha inteso semplificare e riordinare la situazione normativa nel settore del turismo, è sicuramente la codificazione del danno da vacanza rovinata.

L’art. 47 del codice del turismo dispone che nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art.1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione  del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli artt. 44 e 45.

Viene dunque introdotta una voce di danno oggetto dell’attenzione degli studiosi da diversi decenni e pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito nonché dalla quella della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Con l’offerta del pacchetto turistico il Tour operator o l’intermediario si obbligano nei confronti del turista alla realizzazione di un viaggio con determinati standard qualitativi, desumibili spesso da depliant, con riferimento al livello dei servizi, alla sistemazione alberghiera (per es. hotel a 5 stelle a cento metri dal centro della città, possibilità di utilizzo di una navetta da e per l’albergo a determinate ore), alle modalità del viaggio e nell’ipotesi in cui detti obblighi non vengano adempiuti e la prestazione non venga dunque realizzata, si configura l’ipotesi della responsabilità contrattuale, esclusa dalla prova, a carico di venditore o intermediario, che l’inadempimento é derivato da causa ad essi non imputabile.

Nel caso di inadempimento contrattuale possono derivare al turista sia un danno patrimoniale, coincidente con il danno emergente e con le spese necessarie per l’utilizzo dei diversi servizi in luogo di quelli di cui non ha potuto fruire, sia un danno non patrimoniale e cioè il danno da vacanza rovinata che viene fatto coincidere con l’ansia, la tensione, lo stress e la delusione che il turista ha subito in dipendenza dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

Oggetto di tutela è la finalità turistica, cioè l’interesse del turista al godimento del proprio tempo libero e dell’occasione di svago e relax, talvolta irripetibile, che si identifica con la causa concreta del contratto di viaggio tutto compreso. E’ ragionevole e logico, come precisato dalla norma, che il risarcimento del danno morale subito dal turista che non ha goduto (totalmente o parzialmente) della vacanza debba essere limitato esclusivamente a quello derivante da inadempimento e inesatta esecuzione che non abbiano scarsa importanza nell'economia complessiva delle obbligazioni dedotte in contratto, ai sensi dell’art. 1455 c.c., a mente del quale il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell’altro.
Il giudice dovrà dunque valutare caso per caso ed il richiamo all'importanza dell’inadempimento di cui alla norma succitata è in grado di disincentivare la proposizione di azioni giudiziarie dirette ad ottenere il risarcimento di danni da vacanza rovinata del tutto insignificanti, soprattutto in considerazione del fatto che il viaggio di per sé richiede spirito di adattamento e flessibilità.

E’ peraltro altrettanto ragionevole che, ad esempio, avranno diritto ad un congruo risarcimento per il danno da vacanza rovinata i giovani sposi che non hanno potuto pernottare nel resort esclusivo con camera sulla spiaggia per un errore nella prenotazione ed hanno dovuto trascorrere la luna di miele in un albergo con caratteristiche totalmente differenti da quelle del resort prenotato. In questo caso, trattandosi di occasione irripetibile, non sarebbe congruo limitare il risarcimento del danno subito alla semplice restituzione delle somme pagate per i servizi non goduti ovvero all'integrale rimborso del prezzo pagato.

Presupposto per la risarcibilità del danno da vacanza rovinata è che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione da parte del tour operator o dell’agenzia di viaggi si riferiscano a prestazioni formanti oggetto di un pacchetto turistico, definito dal codice del turismo all’art.34 (I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione da chiunque e in qualunque modo realizzata, di almeno due elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario : a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto e all’alloggio di cui all’art.36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico). A ciò consegue che il D. Lgs. 79/2011 nega la risarcibilità del danno da vacanza rovinata al consumatore che acquista un singolo servizio turistico disaggregato (volo, albergo) riservandola a chi opera l’acquisto combinato dei predetti elementi, manifestando espressamente al venditore la finalità di svago e vacanza che si intende realizzare con la conclusione del contratto di viaggio.

Uno dei maggiori problemi relativi al danno da vacanza rovinata è quello relativo alla sua quantificazione. La vastissima elaborazione giurisprudenziale sul punto non ha a tutt’oggi permesso l’utilizzo di criteri di quantificazione del danno univoci, di talché la liquidazione del danno viene rimessa ad una valutazione equitativa del giudice, ai sensi dell’art 1226 c.c., tenendo altresì conto della prevedibilità del danno e dell’eventuale concorso colposo del turista creditore (artt. 1125 e 1127 c.c.). Il Giudice dovrà quindi decidere caso per caso e adottando sia criteri riferibili a parametri soggettivi come l’età, le condizioni fisiche, l’attività lavorativa svolta dal turista etc. (il quale, ad esempio, non ha potuto godere dell’unica occasione di svago e riposo durante l’intero anno lavorativo) che parametri oggettivi quali l’impossibilità totale o parziale di godere dell’intera vacanza ovvero di singoli servizi, l’importanza e l’incidenza dei quali dovrà essere rapportata al contesto dell’intero viaggio. 

 

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