Specializzazione 
 
Affidabilità 
 

News

Le ultime novità sul diritto del Turismo postate dallo Studio Legale Sulis

Il codice civile, agli artt. 1783 e ss. prevede due distinte ipotesi di responsabilità dell’albergatore a seconda che si tratti di cose portate in albergo ovvero consegnate all’albergatore.

La prima forma di responsabilità riguarda le cose portate in albergo ed è limitata al valore di quanto deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, riferito al prezzo stabilito per la camera inclusi i servizi indispensabili.

Si considerano cose portate in albergo
1) quelle che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio
2) quelle di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio
3) quelle di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un ausiliario assumono la custodia, sia nell’albergo che fuori dall’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, sia precedente che successivo,a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.

Relativamente all’ipotesi di cui al n.2 si pensi all’albergatore che si obbliga a custodire una canoa o una bicicletta del cliente in un magazzino vicino.
Ipotesi di danneggiamento o furto riferibili ai casi di cui al n.3 sono, ad esempio, i bagagli trasportati sul veicolo utilizzato all’albergatore per accompagnare il cliente all’aeroporto ovvero i bagagli lasciati in custodia dal cliente in apposito locale della reception dopo aver pagato il conto, in attesa di lasciare l’albergo. Il limite risarcitorio previsto dall’art.1783 c.c. costituisce il massimo danno risarcibile ed il cliente avrà l’onere di provare sia l’introduzione della cosa in albergo che l’entità del danno subito.

La seconda forma di responsabilità riguarda le cose consegnate all’albergatore ed è illimitata, cioè commisurata al valore della cosa, quantificabile come danno emergente e lucro cessante.
Si pensi al caso del cliente concertista al quale venga sottratto o distrutto lo strumento e, per l’effetto, non possa partecipare ad una importante manifestazione con grave danno economico e di immagine.

Si considerano cose consegnate all’albergatore le cose che
a) gli sono state consegnate in custodia
b) ha rifiutato di ricevere in custodia pur avendo l’obbligo di accettarle.

L’albergatore ha inoltre l’obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore e può rifiutarsi di riceverli solo se si tratta di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L’albergatore può legittimamente rifiutare la custodia delle cose succitate qualora non disponga di locali ovvero di sistemi di sicurezza adeguati e, in caso di rifiuto legittimo, sarà comunque limitatamente responsabile sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, riferito al prezzo stabilito per la camera inclusi i servizi indispensabili, come previsto dall’art.1783c.c.

Nessuna responsabilità dell’albergatore si ha nel caso di rifiuto di custodia di materie pericolose o vietate. Sussiste inoltre responsabilità illimitata dell’albergatore nell’ipotesi di cose che, pur non consegnate, sono state danneggiate, sottratte o distrutte per colpa dell’albergatore ovvero di suoi familiari o ausiliari.

L’art. 1785 c.c. esclude la responsabilità dell’albergatore nell’ipotesi in cu
i
a) il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa sono imputabili al cliente, alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o gli rendono visita
b) a forza maggiore
c) alla natura della cosa.

In detti casi l’albergatore, per esimersi da obblighi risarcitori, avrà l’onere di provare che
a) il danno è imputabile a comportamento del cliente o suoi visitatori o accompagnatori
b) il danno è imputabile a cause di forza maggiore, intendendosi per tale quella situazione di intollerabile violenza e repentinità che, seppure astrattamente prevedibile, non si sarebbe potuta evitare neanche con l’utilizzo della più accurata diligenza
c) il danno è imputavile alla natura della cosa, cioè a caratteristiche intrinseche della cosa, come i difetti non prevedibili e conoscibili e relativi a situazioni del tutto estranee all’attività dell’albergatore.

 

Richiedi una consulenza