L’art. 49 del Codice del Turismo prevede che ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, o il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il turista può sporgere altresì reclamo mediante invio di raccomandata o altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. Il comportamento omissivo del turista, ossia la mancata presentazione di reclamo, può essere valutata ai fini dell’art. 1227 codice civile, a mente del quale se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Preliminarmente si osserva che il codice del turismo, così come il precedente codice del consumo, non considera il reclamo come condizione di procedibilità della domanda risarcitoria. Conclusione suffragata sia dall’interpretazione letterale della norma succitata, la quale non prevede che il reclamo costituisca una condizione di procedibilità della domanda, sia considerando le esigenze di tutela del turista consumatore, che informano l’intero codice del turismo, le quali risulterebbero seriamente compromesse qualora l’azione giudiziaria fosse subordinata al previo esperimento del reclamo. Detto reclamo a seconda dei casi potrà essere presentato sia durante il viaggio che al rientro dal medesimo.
La richiesta di tempestiva contestazione per mancanza nell’esecuzione del contratto da parte dell’organizzatore durante la vacanza, che non richiede formule sacramentali specifiche e può essere effettuato dal turista con qualunque mezzo, si giustifica con l’esigenza di porre l’organizzatore o il suo rappresentante locale o l’accompagnatore in condizioni di porvi immediato rimedio. Detta tempestività della contestazione è prevista anche a tutela dell’organizzatore. Considerato infatti che ai sensi dell’art. 43 codice del turismo, l’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno subito dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, al fine di poter validamente esercitare detta rivalsa, nell’ipotesi di soccombenza in un’eventuale causa proposta dal turista, l’organizzatore ha dunque necessità di acquisire di tutti gli elementi utili a provare il disservizio lamentato.