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Il Regolamento comunitario n.261, entrato in vigore il 17.02.05, ha innovato la disciplina del c.d. overbooking, che si verifica in caso di numero di prenotazioni superiori rispetto ai posti disponibili sull’aereo, con conseguente impossibilità di imbarco, nonché le ipotesi di cancellazione o ritardo prolungato del volo. Nelle predette ipotesi la compagnia aerea che ha organizzato il volo ha sia l’obbligo risarcire che di prestare assistenza al passeggero.

Il Regolamento, che è atto immediatamente esecutivo negli stati membri e non necessita di atto normativo di recepimento come nel caso di direttiva, si applica sia ai voli di linea che ai voli charter, singoli o inseriti in un pacchetto turistico, come disciplinato dal codice del turismo.

In caso di negato imbarco (overbooking) il vettore dovrà preliminarmente verificare se ci sono passeggeri che, in cambio di assistenza e benefici, sono disponibili a rinunciare alla prenotazione. In assenza dei predetti volontari, il vettore è tenuto ad un obbligo di compensazione, che prevede l’immediata corresponsione di € 250,00 per tratte inferiori o pari a 1.500 chilometri, di € 400,00 per tratte intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri ovvero extracomunitarie comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri e di € 600,00 per tutte le altre tratte.

Oltre all’obbligo di compensazione il vettore aereo ha uno specifico obbligo di assistenza, essendo obbligato a fornire ai passeggeri le seguenti forme di assistenza alternative
1) rimborso del prezzo di acquisto del biglietto entro sette giorni sia per le parti di viaggio di cui il passeggero non ha fruito che di quelle eventualmente già effettuate ma oramai divenute inutili in relazione al programma iniziale di viaggio
2) imbarco su un volo di ritorno vero il luogo di partenza, in base alla disponibilità di voli e posti
3) imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale programmata, in base alla disponibilità di voli e posti. Detta ipotesi comporta una riduzione dell’importo ottenuto in compensazione, determinato in base all’orario di partenza ed a quello di arrivo a destinazione
4) imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale programmata, in base alla disponibilità di voli e posti, ma ad una data successiva rispetto a quella originariamente programmata. 

In caso di cancellazione del volo, oltre alle forme di tutela garantite al passeggero vittima di overbooking, il vettore aereo dovrà garantire ai passeggeri la possibilità di effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche ovvero di inviare due messaggi via fax, via telex o posta elettronica.
Se il passeggero opta per il volo alternativo e la partenza è rinviata al giorno successivo rispetto a quello del volo cancellato, avrà diritto, oltre alla compensazione pecuniaria, a pasti e bevande oltre che ad un’adeguata sistemazione alberghiera.

Nessuna forma di assistenza è dovuta se il vettore fornisce la prova di avere informato tempestivamente i passeggeri della cancellazione del volo.

In caso di cancellazione del volo dipendente da causa di forza maggiore, il vettore ha l’obbligo di rimborsare al passeggero il costo del biglietto ma non ha alcun obbligo di compensazione in denaro.

In caso di ritardo particolarmente significativo dell’orario di partenza, pari o superiore a due ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 chilometri, di tre o più ore per le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri o extracomunitarie comprese tra 1500 e 3500 chilometri, di quattro o più ore per le altre tratte, i passeggeri, analogamente a quanto previsto per l’ipotesi di cancellazione, hanno diritto a pasti e bevande, oltre a due telefonate o messaggi via fax o telefax o posta elettronica, oltre alla possibilità di pernottamento in albergo in caso di ritardo di almeno un giorno rispetto a quello originariamente fissato.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha equiparato il ritardo alla cancellazione del volo in caso di arrivo nel luogo di destinazione tre o più ore dopo l’orario di arrivo previsto dal vettore aereo, salvo che il vettore riesca provare che detto ritardo è imputabile a circostanze eccezionali.

In ogni caso, indipendentemente dall’applicazione del regolamento comunitario n.261/2004, il turista che fornisca prova seria e rigorosa dei danni subiti in dipendenza del disservizio aereo, (ad es. perdita di coincidenza con conseguente danno patrimoniale), ha diritto al risarcimento dei danni subiti secondo quanto stabilito dalla convenzione di Montreal del 28.05.99 sul trasporto aereo internazionale, che l’art. 22 della stessa limita nella misura di 4.150 diritti speciali di prelievo per passeggero (unità di calcolo basata su un paniere di monete che corrisponde circa a € 0,41).

 

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