Il consumatore passeggero ha diritto di conoscere tutti gli elementi che compongono il prezzo finale del biglietto aereo, in modo da orientarsi tra le diverse offerte delle varie compagnie ed operare una scelta consapevole.
A tutela del consumatore è stata emanata la cd. legge Bersani del 02 aprile 2007, n.40, la quale, al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, ha espressamente vietato le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
Ha inoltre precisato che le offerte e i messaggi pubblicitari succitati saranno sanzionati quali pubblicità ingannevole.
A livello comunitario è stato emanato il Regolamento n.1008 del Parlamento Europeo e del consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il quale, all’art. 23, stabilisce che le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi:
a) tariffa aerea passeggeri o merci;
b) tasse;
c) diritti aeroportuali;
d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla
sicurezza o ai carburanti, dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci.
I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»).
Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1, relativo alla possibilità per uno stato membro di imporre oneri di servizio pubblico su determinate rotte interne qualora sussistano determinate condizioni, l’accesso alle tariffe aeree passeggeri e merci per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, disponibili al pubblico, è offerto senza operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza del cliente o sul luogo di stabilimento dell’agente del vettore aereo o di altro venditore di biglietti all’interno della Comunità.
L’art. 24 precisa che gli Stati membri garantiscono l’osservanza delle norme fissate nel presente capo e prescrivono le sanzioni per le loro violazioni. Dette sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.