Gli artt. 40, 41 e 42 del codice del turismo disciplinano le ipotesi di revisione del prezzo del contratto di viaggio avente ad oggetto un pacchetto turistico, modifiche contrattuali e diritti del turista in caso di recesso o annullamento.
La revisione del prezzo é consentita nel limite del 10% del prezzo del suo originario ammontare e in data antecedente ai venti giorni che precedono la partenza. Detto aumento è circoscritto a ipotesi tassative previste dalla norma (art. 40, variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco, o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato). L’organizzatore è, in ogni caso, obbligato ad indicare le modalità di calcolo con cui viene operato l’aumento nonché a documentare i relativi costi.
Nel caso in cui, prima della partenza, l’organizzatore modifichi uno o più elementi del contratto (ad esempio le date di partenza e di rientro, la sistemazione in hotel ovvero il programma delle escursioni previsto) è obbligato a darne immediata comunicazione scritta al turista informandolo altresì del conseguente aumento del prezzo.
Il turista che non accetta dette modifiche o che non può usufruire del viaggio poiché cancellato, ha la possibilità di recedere entro sette giorni previo rimborso della somma già corrisposta senza pagamento di penali ovvero di usufruire di altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo.
Il turista deve comunicare all’organizzatore o intermediario le sue deliberazioni in merito entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso. Il turista ha altresì diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, salvo che a) la cancellazione del viaggio sia dipendente dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto e ne sia stato reso edotto in forma scritta venti giorni prima della data di partenza ovvero entro il termine indicato nel contratto ai sensi dell’art.36 lettera l, codice del turismo, o b) la cancellazione del viaggio dipende da forza maggiore, esclusa l’ipotesi di overbooking.
Nel caso in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio senza alcun onere aggiuntivo a carico del turista ovvero gli restituisce le somme relative alla differenza tra i servizi originariamente previsti nel contratto di viaggi e quelli di cui ha usufruito, salvo il risarcimento del danno. Se non risulta praticabile alcuna soluzione alternativa o il turista non l’accetta per giustificato motivo, l’organizzatore è obbligato a mettergli a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto nonché a restituire la differenza tra il prezzo corrisposto per le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate fino al rientro anticipato.
Il codice del turismo disciplina l’ipotesi di risoluzione del contratto di viaggio per impossibilità sopravvenuta dipendente da fatto non imputabile al turista tale da impedirgli la partenza, come ad esempio malattia, infortunio, lutto familiare. In casi come quelli succitati il turista avrà diritto alla restituzione del prezzo e l’organizzatore al rimborso delle spese sostenute nell’organizzazione del viaggio.
A tal proposito, al fine di recuperare le spese di organizzazione in caso di recesso, organizzatori e agenti di viaggio inseriscono frequentemente nelle condizioni generali del contratto di viaggio delle clausole nelle quali è prevista la facoltà di recesso del turista previo pagamento di somme a titolo di caparra penitenziale, il cui importo aumenta all’approssimarsi del giorno previsto per la partenza. Dette clausole devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte del turista, ai sensi dell’art. 1341 c.c.,e il loro importo può essere ridotto equitativamente dal Giudice, ai sensi dell’art. 1384 c.c., qualora manifestamente eccessivo.
Ai sensi dell’art. 37 lettera e del codice del turismo, l’organizzatore e l’agente di viaggio, nell’ambito degli obblighi informativi in favore del turista, devono inoltre informare quest’ultimo sulla facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
Il diritto di recesso dal contratto di viaggio avente ad oggetto un pacchetto turistico, viene riconosciuto, ai sensi dell’art. 32 codice del turismo, anche all’ipotesi di acquisto al di fuori di locali commerciali o a distanza (frequentissimo acquisto tramite Internet).
Le disposizioni di cui agli artt. da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (codice del consumo), richiamate dall’art. 32 del codice del turismo, disciplinano le ipotesi dell’esercizio del diritto recesso per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza (frequentissimo l’acquisto di viaggi tramite Internet) e prevedono per il consumatore l’esercizio del diritto di recesso, senza motivazioni e senza alcuna penalità, entro il termine di dieci giorni lavorativi.
E’ evidente che in caso di acquisto di viaggio last minute o last second, in cui l’acquisto avviene a tariffe particolarmente vantaggiose con partenza quasi immediata, non essendoci il termine e dunque la possibilità di recesso entro i dieci giorni lavorativi (atteso che la fornitura del servizio la cui esecuzione, ai sensi dell’art. 55 n.2 lettera a codice del consumo, in questo caso è iniziata con l’accordo del turista consumatore prima della scadenza del termine di cui all’art. 64 codice del consumo), l’organizzatore o l’agente di viaggio hanno l’obbligo di informare il turista che, in dette ipotesi, è escluso il diritto di recesso. L’art. 32 codice del turismo precisa altresì che l’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli artt. da 64 a 67 del codice del consumo succitati, indipendentemente dal momento in cui è avvenuto l’acquisto.