La prenotazione è qualificabile come un rapporto giuridico di natura preparatoria al perfezionamento di un successivo contratto ed è dunque un impegno preliminare con il quale si intende “bloccare” un affare riservandosi di definire tutti gli aspetti del contratto in un momento successivo.
Con la prenotazione alberghiera l’albergatore si impegna a tenere a disposizione del turista un alloggio ed il turista acquisisce il diritto alla prestazione dell’albergatore, ossia il diritto a stipulare il contratto di alloggio.
La dottrina maggioritaria definisce il contratto di prenotazione alberghiera
1) atipico, attesa la mancanza di espressa previsione legislativa
2) consensuale, essendo necessaria la volontà negoziale sia dell’albergatore che del turista
3) unilaterale, essendo fonte di obbligazioni per il solo albergatore che rimane obbligato alla conclusione del contratto definitivo, mentre il turista rimane libero di prestare o meno il proprio consenso al contratto
4) essenzialmente gratuito poiché il turista non deve corrispondere nessun corrispettivo per prenotare il servizio alberghiero.
Il turista, in ossequio a quanto previsto dal codice civile in materia contrattuale, è tenuto ad uniformare il suo comportamento a criteri di buona fede e se per qualsiasi motivo risulti impossibilitato a presentarsi all’albergo in tempo utile per poter usufruire dell’alloggio prenotato, deve darne tempestiva comunicazione all’albergatore.
Il turista sarà in ogni caso tenuto a risarcire i danni all’albergatore per non avere tempestivamente comunicato la disdetta nel caso in cui siano ravvisabili nel suo comportamento gli estremi del dolo o della colpa grave (che la dottrina ha identificato nel caso del turista che non aveva il serio intento di obbligarsi ovvero della contemporanea prenotazione presso diversi esercizi alberghieri nello stesso periodo).
Si osserva inoltre che è frequente la prassi di prevedere una penale a carico del turista in caso di disdetta oltre il termine indicato dall’albergatore nella conferma della prenotazione. Il turista, conformemente alle disposizioni previste a tutela del consumatore in materia di diritto di recesso dal codice del consumo, deve essere informato dell’esistenza della predetta penale in forma scritta dall’albergatore. In assenza della succitata comunicazione scritta, il turista non sarà tenuto al pagamento di alcuna penale.
Della predetta penale, trattandosi di condizioni del diritto di recesso In questo caso, l’albergatore ha l’obbligo di informare per entro un determinato termine, oltre il quale il turista è obbligato a pagare una penale.