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La prenotazione tramite Internet di alberghi, pacchetti turistici e servizi di trasporto integra la fattispecie di contratto a distanza con conseguente applicazione della disciplina a tutela del consumatore di cui agli artt. 50 e segg. del decreto legislativo 6 settembre 205 n.206, cd. Codice del consumo.

Ai sensi dell’art.50 il contratto a distanza ha per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Il professionista (albergatore, tour operator o agenzia viaggio, o vettore aereo) ha uno specifico obbligo informativo nei confronti del turista desumibile sia dal codice del consumo che dal codice del turismo nel caso di acquisto di pacchetti turistici.

Specificamente il turista dovrà essere reso edotto in forma scritta dell’esistenza del diritto di recesso e del termine entro il quale potrà essere esercitato senza il pagamento di penali e, in caso di acquisto di pacchetto turistico (ma non di singoli servizi turistici come alloggio e trasporto), della possibilità di recedere entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto senza penalità e senza fornire motivazione alcuna.

Detta possibilità di recesso é esclusa nell’ipotesi dell’acquisto di viaggio last minute, laddove il turista usufruisce del servizio a condizioni particolarmente vantaggiose. In questo caso trova applicazione, da una parte, la disciplina dettata in materia di esclusione del diritto recesso dal codice del consumo (art. 55 n.2 lett. a), secondo cui il consumatore non può esercitare il recesso in caso di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’art. 64. comma 1 ( il già citato termine dei dieci giorni lavorativi), dall’altro l’art. 32 del codice del turismo, a mente del quale, anche con riferimento all’acquisto di pacchetti turistici fuori dai locali commerciali o a distanza, il professionista (organizzatore o agenzia di viaggio) è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso.

In buona sostanza nel viaggio last minute il turista non può esercitare il diritto di recesso ma detta esclusione deve risultare (anche in questo caso) per iscritto dovendo, in difetto, trovare applicazione la disciplina generale del recesso nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali. 

Il turista si collega al sito dell’albergatore, dove ha modo i prendere visione dell’offerta comprensiva delle caratteristiche della strutture, dei servizi e del prezzo e di inviare una proposta, cioè richiedere la disponibilità di camere per un periodo determinato. Dal sito otterrà immediata risposta affermativa o negativa (se non esiste disponibilità per il periodo richiesto). In caso di risposta affermativa il cliente viene invitato a manifestare il suo consenso (contratto point and click), previa richiesta degli estremi della carta di credito e dell’avviso che la disdetta della prenotazione oltre un certo limite comporta l’applicazione di un importo a titolo di penale. La conferma equivale a conclusione di un contratto d’albergo definitivo.

 

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