Il Regolamento UE n. 1177/2010, entrato in vigore il 18.12.12, ha disciplinato i diritti dei passeggeri trasportati via mare o per vie navigabili con riferimento alla discriminazione nelle diverse condizioni di trasporto offerte dai vettori, alla discriminazione e l’assistenza nei confronti di persone con disabilità o a mobilità ridotta, ai diritti in caso di cancellazione o ritardo,alle informazioni minime da fornire ai passeggeri ed alla disciplina dei reclami ed alle regole generali per l’applicazione del regolamento.
Il regolamento si applica ai passeggeri che usufruiscono di servizio di trasporto commerciale via mare o per vie navigabili interne con orario pubblicato, a condizione che l’imbarco o lo sbarco avvenga su un porto situato all'interno dell’Unione Europea ovvero alle crociere con porto di imbarco situato nell'Unione Europea.
L’applicazione del regolamento è esclusa con riferimento a navi autorizzate al trasporto di un numero massimo di 12 passeggeri, navi con equipaggio inferiore a tre persone ovvero che effettua un trasporto con distanza inferiore a 500 metri, navi senza mezzi di propulsione meccanica ovvero navi storiche autorizzate al trasporto di un numero massimo di 36 passeggeri ed infine alle escursioni o visite turistiche.
Il vettore, l’agente di viaggio o il tour operator possono rifiutare l’accettazione di una prenotazione, l’emissione di un biglietto o l’imbarco di un passeggero con disabilità o a mobilità ridotta esclusivamente nell'ipotesi in cui l’imbarco, il trasporto e lo sbarco, a causa delle caratteristiche della nave passeggeri o del porto, risultino impossibili ovvero tali da non garantire le condizioni di sicurezza. In nessun altro caso può essere rifiutato l’imbarco ed in caso di rifiuto gli operatori devono attivarsi con ogni sforzo ragionevole per individuare un mezzo alternativo di trasporto per il passeggero.
Il vettore dovrà informare i passeggeri entro trenta minuti dall'orario di partenza previsto in caso di ritardo o cancellazione, informando nel primo caso dell’orario di partenza e di arrivo non appena in possesso dell’informazione. In caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti che non dipenda da condizioni meteorologiche tali da non garantire le condizioni di sicurezza della nave, il passeggero:
a) ha diritto all’assistenza gratuita, consistente in spuntini pasti e bevande in congrua relazione rispetto all'attesa. In caso di pernottamento, il vettore garantisce, ove possibile, la sistemazione gratuita dei passeggeri e, in ogni caso, si impegna a limitare il costo entro € 80 per passeggero per un massimo di tre notti;
b) ha diritto a scegliere tra il trasporto alternativo per la destinazione finale senza alcun supplemento non appena possibile ovvero il rimborso del prezzo e, se necessario, il ritorno al primo punto di partenza gratuitamente.
I passeggeri hanno altresì diritto ad una compensazione economica, a partire da un importo minimo pari al 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo all’arrivo alla destinazione finale è pari a un’ora in un servizio regolare fino a quattro ore, due ore in un servizio regolare di durata compresa tra 4 e 8 ore, tre ore in un servizio regolare di durata compresa tra 8 e 24 ore, sei ore in un servizio regolare di durata superiore a 24 ore di navigazione. In caso di ritardo di durata superiore al doppio di quelli indicati, il risarcimento è pari al 50% del prezzo del biglietto e dovrà essere corrisposto al passeggero, al netto di costi legati alla transazione finanziaria, come tasse , bollati etc., entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.