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Il decreto del Ministero dell’Interno del 07 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 17 gennaio 2013 ha modificato la disciplina relativa alla comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di nuovi ospiti in strutture ricettive di cui all’art. 109 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.06.31, n.773 e successive modificazioni.

Il Ministero dell’Interno ha infatti attivato un servizio web gratuito che consente ai gestori di strutture ricettive di inviare alle questure attraverso la rete Internet l’elenco degli alloggiati, evitando di utilizzare il modulo cartaceo prestampato.
Hanno l’obbligo di comunicazione entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore: albergatori, affittacamere, proprietari o gestori di case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, Bed and breakfast, agriturismi e campeggi.

I dati da comunicare riguardano: numero di giorni di permanenza, cognome e nome del cliente, sesso, data, luogo di nascita e cittadinanza,tipo e numero del documento di identità e luogo ove detto documento è stato rilasciato.
I dati devono essere comunicati alla questura territorialmente competente, la quale abilita la struttura ricettiva attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in apposito sistema web oriented esposto su rete Internet, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione.
La ricevuta digitale degli inserimenti effettuati con le modalità prescritte può essere scaricata e conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte nell'allegato tecnico al decreto ministeriale e vale come attestazione dell’avvenuto adempimento.

Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la comunicazione nelle modalità succitate deve essere immediatamente comunicato alla questura territorialmente competente, alla quale il gestore dovrà comunicare i dati a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata.

I gestori che non effettuano la comunicazione delle persone alloggiate mediante utilizzo delle predette modalità sono soggetti all’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.

 

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